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Il 18 marzo 2020 Consiglio federale ha, per la prima volta dal 1914, attivato l’art. 62 LEF, il quale recita: „In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consiglio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.“ Questo significa che in tutta la Svizzera dal 19 marzo 2020 al 4°aprile compreso non si può procedere ad atti esecutivi contro un debitore.

MA ATTENZIONE, questo NON significa che i termini di prescrizione previsti dal diritto materiale siano sospesi e neppure che non possano essere introdotte delle domande di esecuzione. Pertanto, a prescindere da tale disposizione provvisoria, chi necessitasse di introdurre una domanda di esecuzione per interrompere un’imminente scadenza di un termine di prescrizione, agisca senza indugio, meglio se la domanda viene trasmessa per mezzo di raccomanda al competente Ufficio di esecuzione.