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Videosorveglianza: Nuova sentenza del Tribunale Federale (DTF 6B_181/2018 del 20 dicembre 2018)

Il gerente di una società ha segnalato alla polizia il sospetto che nella sua ditta da tempo venissero sottratti contanti dalla cassa. Alfine di identificare l’eventuale autore di tali atti, la polizia, naturalmente con l’accordo del gerente della società, ha installato, all’insaputa dei collaboratori, un sistema di videosorveglianza nei locali della ditta.

Le videocamere installate riprendevano l’area dove si trovava la cassaforte della società, non accessibile ai clienti di quest’ultima. Grazie a tale videosorveglianza è stato possibile identificare l’autrice dei furti che è stata poi anche licenziata.

L’autrice dei furti si è tuttavia opposta alla possibilità di utilizzare la prova acquisita dalla polizia; le censure sollevate riguardavano che non era stato raccolto il consenso degli interessati (dipendenti) e che neppure la misura era stata decisa dal Magistrato ai sensi dell’art. 280 CPP.

Il Tribunale Federale ha accolto, di fatto, le opposizioni sollevate dalla dipendente, poiché la videosorveglianza messa in atto dall’organo di polizia configura una misura che rientra nell’ambito dell’applicazione dell’art. 13 cpv. 2 della Costituzione, che garantisce la sfera privata di ciascuno e ha constatato quindi l’assenza dei requisiti necessari (vedi anche art. 280 CPP).

In conclusione, questa sentenza rende evidente come l’impiego di sistemi di videosorveglianza, soprattutto se impiegati dalle forze dell’ordine, necessitino assolutamente, per essere validamente acquisite agli atti ed utilizzabili, l’ordine del Magistrato competente.