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La situazione particolare decretata dal Consiglio federale a causa della pandemia in corso sta mettendo alla prova pressoché tutti i settori economico-finanziari. Fra questi il mondo del turismo è fra i più direttamente colpiti.

Il diritto di rimborso nei viaggi “tutto compreso”

Diritto svizzero

Secondo il diritto svizzero, in particolare la legge sui viaggi tutto compreso, in caso di annullamento del viaggio, il consumatore ha i seguenti diritti:

Art. 10 Diritti del consumatore

  1. Il consumatore può accettare una modificazione sostanziale del contratto oppure recedere senza dovere indennizzo.
  2. Se recede dal contratto, ne informa il più presto possibile l’organizzatore o il venditore.
  3. Se recede dal contratto, il consumatore ha diritto:
    a. a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità equivalente o superiore se l’organizzatore o il venditore glielo può proporre;
    b. a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza; o
    c. al rimborso più rapido possibile di tutte le somme versate.
  4. È salva la pretesa al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.

Art. 11

  1. Se l’organizzatore annulla il viaggio prima della data della partenza per una circostanza non imputabile al consumatore, quest’ultimo può far valere le pretese di cui nell’articolo 10.
  2. Il consumatore tuttavia non ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza:
    a. se l’annullamento è dovuto a un numero di prenotazioni inferiore al minimo richiesto e il consumatore ne è informato per scritto entro il termine indicato nel contratto; o
    b. se l’annullamento è dovuto a forza maggiore. L’eccesso di prenotazioni non è considerato forza maggiore.

Diritto europeo

I diritti previsti dal nostro ordinamento tenevano conto del quadro giuridico internazionale, dato che una norma simile è presente anche nel diritto europeo che recepisce e meglio nella Direttiva (UE) 2015/2302.

Come accade anche in altri ambiti, il diritto comunitario conferisce un certo margine di manovra agli Stati membri, che quindi possono legiferare su questioni specifiche.

E in Italia?

In Italia, a causa dell’enorme pressione sugli operatori turistici, il Governo italiano ha decretato (Decreto legge n.9 2 marzo 2020), in deroga al diritto vigente e anche a quello europeo, che il consumatore non ha diritto di scegliere in caso di annullamento, ma deve accettare un “voucher”, quindi un buono, valevole un anno dalla sua emissione (cfr. art. 28 cpv. 6):

“6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso puo’ essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”

Sebbene controversa, la misura del governo italiano, ritenuta da alcuni giuristi conforme al diritto internazionale in virtù della situazione particolare che sta attraversando anche l’Italia, mostra una possibile via d’uscita, per l’attuale situazione, cercando un rimedio per evitare il fallimento degli organizzatori.

Il rischio dell’effetto domino

In Svizzera al momento non risulta sia stato intrapreso nulla al riguardo e ciò mette seriamente in pericolo la sopravvivenza di molte agenzie di viaggio, che si trovano confrontate con due problemi.
Il primo è quello evidente dello stop di quasi tutte le attività turistiche, con il personale in attività ridotta alla gestione degli annullamenti.

Il secondo è quello legato alle richieste di rimborso, che non solo erodono la liquidità ma rischiano di essere letali per la società. Infatti, molti operatori, in primis le compagnie aeree, non sembrano disposti a rimborsare e comunque non nei termini previsti dalla legge.

Gli operatori svizzeri che hanno venduto dei pacchetti italiani si trovano, letteralmente, fra l’incudine e il martello. Da un lato il diritto svizzero prevede in caso di annullamento del viaggio da parte dell’operatore, il diritto al rimborso che però non otterrà dall’eventuale tour operator italiano che si rifarà alla norma introdotta con il decreto legge n.9 del 2 marzo scorso. In questo modo le agenzie non potranno in alcun modo ottenere il rimborso necessario per far fronte alle richieste dei clienti e le conseguenze sono facilmente immaginabili. Sebbene il diritto svizzero preveda l’affiliazione dei tour operator a dei fondi di garanzia, non tutti gli operatori sono affiliati e in ogni caso il rischio di non vedersi restituire in totalità o solo in parte i soldi anticipati per il viaggio appare concreto.

Auspico che anche il Consiglio federale possa valutare l’adozione di misure per scongiurare che le eventuali richieste di rimborso generalizzate arrechino danni irreparabili all’industria del turismo svizzera e ai suoi operatori. Al momento pare che solo i clienti, i viaggiatori possano scongiurare i rischi sopra menzionati e meglio accettando, in luogo del rimborso, un voucher, ovvero un buono, che consentirà loro di fare la vacanza in un altro momento evitando di correre il rischio di perdere i propri denari.