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Coronavirus e assemblee delle società (comprese sa, sagl e associazioni)

La situazione particolare che stiamo vivendo e le misure messe in atto per il contenimento del virus, si ripercuotono sulla vita sociale ed economica di ciascuno. Il turismo, la ristorazione, la vendita al dettaglio, ecc, tutte quelle attività che eravamo soliti svolgere di persona, sono ora limitate a causa della distanza sociale e dell’igiene accresciuta. Fra queste attività troviamo anche le assemblee degli azionisti, delle associazioni ecc.

Il Consiglio federale si è attivato presto, tanto che secondo l’ordinanza Covid-2, mediante l’art. 6a, è stata introdotta, a titolo eccezionale e, per ora fino al 26 aprile, la facoltà di svolgere tali assemblee anche prescindendo dall’incontro fisico dei soci. L’art. 6a ordinanza 2 COVID- 19, versione del 3 aprile 2020, recita:

“ Art. 6a Assemblee di società

1 In caso di assemblee di società, l’organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:
a.per scritto o in forma elettronica; o
b.mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore.

2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 12 capoverso 6. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.”

Nel rapporto esplicativo, all’art. 6a, dell’ordinanza sopra menzionata, viene specificato quanto segue:

“Capoverso 1
Le assemblee generali delle società rientrano nelle manifestazioni vietate secondo l’articolo 6 capoverso 1. Se svolta in forma presenziale, l’assemblea generale richiede un’autorizzazione derogatoria secondo l’articolo 7. In virtù della presente disposizione, le assemblee possono svolgersi anche in altre forme, per esempio gli organizzatori di assemblee societarie prescritte dalla legge o dallo statuto (di norma gli organi competenti di una persona giuridica) possono adottare provvedimenti affinché i partecipanti possano esercitare i loro diritti rispettando le prescrizioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. A tal fine possono ordinare, contro le disposizioni di legge in materia, che i diritti siano esercitati soltanto per scritto o in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente designato dall’organizzatore.

Capoverso 2
In questo caso l’organizzatore di assemblee di società deve informare i partecipanti per scritto dei provvedimenti di cui al capoverso 1 al più tardi quattro giorni prima dello svolgimento dell’assemblea, affinché siano informati delle formalità e possano adottare corrispondenti preparativi per l’esercizio dei loro diritti. Anziché per scritto, i partecipanti possono essere informati dei provvedimenti anche tramite una pubblicazione elettronica (p. es. sulla pagina iniziale del sito Internet dell’azienda), purché anche questa informazione avvenga almeno quattro giorni prima dell’assemblea”.

Quale ulteriore ausilio per la corretta interpretazione della portata dell’art.6a e per la sua applicazione, è stato pubblicato in tre delle lingue nazionali un pratico “FAQ”, ovvero domande e risposte, che si trova al seguente indirizzo: https://www.bj.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-i.pdf.

A mio avviso l’art. 6a dell’ordinanza sopra citata, che ha una portata temporale limitata per ora fino al 26 aprile 2020, può essere uno spunto di riflessione per adeguare gli statuti delle società, associazioni comprese, per poter sfruttare anche dopo la pandemia soluzioni alternative. Certamente occorrerà tenere conto del fatto che gli strumenti tecnici e tecnologici garantiscano non solo i diritti dei soci e della società, ma anche siano rispettosi della protezione dei dati, ma questo permetterà di sviluppare soluzioni che garantiranno non solo una maggiore efficienza ma anche e soprattutto una maggiore resilienza. Innegabilmente quanto sta accendendo sta portando con se molti cambiamenti, taluni saranno – fortunatamente- temporanei, altri, perlomeno quelli “buoni”, sta a noi conservarli e adattarli in maniera adeguata.